1. È istituito il libretto individuale di immersione degli istruttori e delle guide subacquei iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 15. Nel libretto devono essere annotate le immersioni effettuate.
2. La tenuta del libretto di cui al comma 1 è affidata all'operatore subacqueo, che è obbligato ad esibirlo agli organi a ciò abilitati dalla legge.
3. Per la tenuta del libretto individuale, gli operatori subacquei sono tenuti a versare alle regioni un diritto di segreteria