Art. 22.
(Libretto individuale di immersione).

      1. È istituito il libretto individuale di immersione degli istruttori e delle guide subacquei iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 15. Nel libretto devono essere annotate le immersioni effettuate.
      2. La tenuta del libretto di cui al comma 1 è affidata all'operatore subacqueo, che è obbligato ad esibirlo agli organi a ciò abilitati dalla legge.
      3. Per la tenuta del libretto individuale, gli operatori subacquei sono tenuti a versare alle regioni un diritto di segreteria

 

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annuale, determinato dalle regioni interessate in misura tale da coprire interamente il costo del servizio reso senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.